Approccio professionale

Esperti in soluzione crisi


Il Codice della crisi distingue, in modo molto pratico, tra strumenti per salvare l’impresa, strumenti per ristrutturare i debiti e strumenti per liquidare l’attività quando il risanamento non è più possibile. Il Codice disciplina crisi e insolvenza di imprenditori, società, enti e gruppi di imprese, con un procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Un approccio organizzato


Composizione negoziata della crisi

È lo strumento più “morbido” e preventivo.


Serve quando l’impresa è in difficoltà, ma non è ancora necessariamente persa. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo aiuta a trattare con banche, fornitori, Agenzia Entrate, INPS e altri creditori.


È adatta quando esistono ancora ragionevoli possibilità di risanamento. La Camera di Commercio descrive l’accesso alla composizione negoziata per l’impresa che si trovi in squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.


In parole semplici:

l’azienda è in difficoltà, ma può ancora salvarsi; si apre un tavolo guidato da un esperto per trovare un accordo.


Esempi di soluzioni finali:


  • accordo con le banche;
  • moratorie;
  • rinegoziazione dei debiti;
  • ingresso di un investitore;
  • cessione di ramo d’azienda;
  • piano di risanamento;
  • accordo di ristrutturazione;
  • concordato semplificato, se la composizione negoziata fallisce.

CONSULENZA SPECIALIZZATA

Piano attestato di risanamento

È uno strumento privatistico, meno giudiziale.


L’imprenditore prepara un piano industriale e finanziario per dimostrare che l’impresa può riequilibrarsi. Il piano viene poi “attestato” da un professionista indipendente, che verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del risanamento.


L’art. 56 CCII prevede che l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza possa predisporre un piano rivolto ai creditori, idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria.


In parole semplici:

l’azienda si cura da sola, con un piano credibile e certificato da un esperto.


È utile quando:


  • i creditori principali sono pochi;
  • le banche sono disponibili a trattare;
  • non serve imporre sacrifici ai creditori dissenzienti;
  • si vuole evitare una procedura giudiziale "pesante".
Quadrato bianco vuoto su sfondo bianco uniforme.

Supporto continuo

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Sono accordi veri e propri tra impresa e creditori.


L’impresa negozia con una parte significativa dei creditori, normalmente banche, fornitori strategici, Agenzia Entrate o INPS, e poi chiede l’omologazione del Tribunale.


L’art. 57 CCII prevede che gli accordi di ristrutturazione siano conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o insolvenza, con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.


In parole semplici:

l’impresa fa un accordo con una parte importante dei creditori e lo porta in Tribunale per renderlo più stabile e protetto.

È lo strumento concorsuale più noto per evitare la liquidazione giudiziale.


L’impresa propone ai creditori un piano per pagarli, anche parzialmente, secondo regole stabilite dal Codice. Può essere:


L’art. 84 CCII prevede che con il concordato preventivo il debitore soddisfi i creditori mediante continuità aziendale o liquidazione del patrimonio.


In parole semplici:

l’impresa chiede al Tribunale di poter pagare i debiti secondo un piano, evitando la liquidazione giudiziale.


È lo strumento più strutturato e più invasivo. Serve quando la crisi è seria, i creditori sono numerosi, ci sono debiti fiscali importanti o occorre protezione dalle azioni esecutive.


Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio


Questo è uno strumento particolare, collegato alla composizione negoziata.


Si può utilizzare quando la composizione negoziata non porta a una soluzione, ma l’esperto ritiene che le trattative si siano svolte correttamente. A quel punto l’imprenditore può proporre al Tribunale un concordato semplificato, normalmente con finalità liquidatoria.


In parole semplici:

se il tentativo di salvataggio non riesce, si può proporre una liquidazione ordinata senza passare dal concordato preventivo tradizionale.


È pensato per evitare che il "fallimento" delle trattative porti automaticamente alla liquidazione giudiziale.


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