Approccio professionale
Consulenza sovraindebitamento per privati, professionisti e aziende
Può accedere a una procedura di sovraindebitamento il debitore che si trova in stato di crisi o insolvenza e che rientra tra i soggetti “non fallibili” o comunque destinatari degli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi.
In pratica, possono accedere:
Il consumatore
Cioè la persona fisica che ha debiti contratti per esigenze personali o familiari, non legate all’attività d’impresa o professionale. Per lui lo strumento tipico è la ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’accesso è precluso se, ad esempio, è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il professionista o lavoratore autonomo
Ad esempio avvocato, commercialista, consulente, agente, artista, libero professionista o altro autonomo. In questo caso lo strumento normalmente è il concordato minore o, se non praticabile, la liquidazione controllata.
L’imprenditore minore
È l’imprenditore che rientra congiuntamente in questi limiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, calcolati secondo i criteri del Codice della crisi.
L’imprenditore agricolo
Anche se ha debiti importanti, l’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti del sovraindebitamento, in particolare al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Le start-up innovative
Le start-up innovative rientrano tra i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento.
I membri della stessa famiglia
È possibile presentare una procedura familiare quando più componenti della famiglia sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Sono considerati membri della famiglia, tra gli altri, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Le masse attive e passive restano comunque distinte.
Per privati e imprese
I debiti che rientrano
In linea generale, in una procedura di sovraindebitamento rientrano tutti i debiti del soggetto sovraindebitato, purché siano correttamente indicati nella domanda con l’elenco dei creditori, gli importi dovuti e le eventuali cause di prelazione.
Il Codice della crisi, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevede espressamente che la proposta possa avere contenuto libero e possa prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti; la domanda deve contenere l’elenco di tutti i creditori.
Rientrano quindi, normalmente:
Debiti bancari e finanziari: mutui, prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto, finanziamenti.
Cessione del quinto: debiti con trattenuta su stipendio, pensione o TFR; il Codice prevede espressamente che possano essere falcidiati e ristrutturati.
Debiti fiscali Agenzia Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione: IVA, IRPEF, IRES, IRAP, imposte, cartelle esattoriali.
Debiti previdenziali: INPS, INAIL, contributi non versati.
Debiti verso fornitori: fatture non pagate, debiti commerciali, professionali o aziendali.
Debiti condominiali: rate ordinarie e straordinarie non pagate.
Canoni e utenze: affitti arretrati, bollette, contratti di servizio
Debiti da sentenze/decreti ingiuntivi: crediti già azionati, pignoramenti in corso, precetti.
Debiti garantiti: ipoteche, pegni, privilegi, fideiussioni, leasing, finanziamenti garantiti
Anche i crediti privilegiati, ipotecari o pignoratizi possono essere trattati nella procedura e, in certi casi, pagati non integralmente, purché il creditore riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene su cui insiste la garanzia.
Per il mutuo sulla casa principale, il piano può anche prevedere il pagamento delle rate future secondo la scadenza originaria, se il debitore è in regola oppure se il giudice autorizza il pagamento dello scaduto.
Non tutti i debiti sono “cancellabili” con l’esdebitazione finale. Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale, e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
Un supporto qualificato
La documentazione da produrre nel sovraindebitamento
Per una pratica di sovraindebitamento occorre preparare un fascicolo completo. Il debitore deve mettere l’OCC e poi il Tribunale nella condizione di ricostruire debiti, patrimonio, redditi, spese familiari, cause dell’indebitamento e sostenibilità del piano.
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67 CCII richiede, tra l’altro, l’elenco dei creditori, la composizione del patrimonio, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del nucleo familiare.
Documenti principali da raccogliere
- Identità e famiglia carta d’identità, codice fiscale/tessera sanitaria, certificato di residenza, stato di famiglia, eventuale certificato di matrimonio/unione civile, regime patrimoniale, separazione/divorzio, assegni di mantenimento
- Redditi ultime 3 dichiarazioni dei redditi, CU, buste paga, cedolini pensione, compensi professionali, indennità, assegni, redditi del nucleo familiare
- Debiti elenco completo dei creditori, importi dovuti, cause di prelazione, contratti di mutuo, prestiti, finanziamenti, carte revolving, cessione del quinto, scoperti bancari, leasing, fideiussioni
- Debiti fiscali/previdenziali cartelle Agenzia Entrate-Riscossione, avvisi bonari, accertamenti, rateizzazioni, debiti INPS, INAIL, tributi locali, IMU, TARI, sanzioni
- Banche e conti estratti conto degli ultimi 5 anni, saldo conti correnti, depositi, titoli, polizze, carte di credito, Centrale Rischi Banca d’Italia, eventuali visure CRIF/banche dati creditizie
- Patrimonio immobiliare visure catastali, visure ipotecarie, atti di acquisto, contratti di mutuo, perizia/stima degli immobili, eventuali locazioni, pignoramenti, ipoteche
- Beni mobili e veicoli autovetture, moto, barche, beni di valore, visure PRA, libretti, eventuali finanziamenti collegati
- Spese familiari affitto o mutuo, bollette, spese mediche, scolastiche, alimentari, assicurazioni, spese per figli, mantenimenti, costi necessari alla vita familiare
- Contenzioso ed esecuzioni decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, cause pendenti, sentenze, atti di intervento, procedure esecutive immobiliari o mobiliari
- Atti degli ultimi 5 anni vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale, trust, rinunce ereditarie, cessioni di beni, garanzie concesse, operazioni straordinarie
- Proposta/piano indicazione di quanto il debitore può pagare, tempi di pagamento, eventuali finanze esterne, vendita di beni, mantenimento dell’abitazione, trattamento dei creditori
Se il debitore è imprenditore, professionista o autonomo
Oltre ai documenti sopra, servono anche:
- Attività visura camerale, partita IVA, iscrizioni ad albi, licenze/autorizzazioni
- Contabilità bilanci, registri IVA, libro giornale, partitari, situazione contabile aggiornata
- Clienti e fornitori elenco crediti verso clienti, elenco debiti verso fornitori, contratti principali
- Fisco e previdenza dichiarazioni IVA, Redditi, IRAP, CU, 770, liquidazioni IVA, debiti tributari e contributivi
- Beni aziendali beni strumentali, magazzino, leasing, contratti di noleggio, automezzi
Continuità prospetto entrate/uscite future, budget, piano di prosecuzione dell’attività, eventuale apporto di finanza esterna
Per il concordato minore, la documentazione è disciplinata in particolare dagli artt. 75 e 76 CCII; si tratta della procedura destinata ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, come imprenditori minori, professionisti, imprese agricole e start-up innovative.
Organismo di Composizione della Crisi
L’Organismo di Composizione della Crisi, spesso indicato con la sigla OCC, è il soggetto che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento.
Detto in modo semplice: è l’ente “ponte” tra il debitore, i creditori e il Tribunale. Non è il giudice e non decide se il piano viene approvato, ma ha un ruolo fondamentale perché aiuta a costruire la pratica, verifica i documenti e redige la relazione che accompagna la domanda.
Il Ministero della Giustizia descrive gli OCC come organismi disciplinati dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202, finalizzati a risolvere le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie. Il registro degli OCC è tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Cosa fa concretamente l’OCC
L’OCC, tramite un gestore della crisi, normalmente:
Riceve la domanda del debitore
Il debitore si rivolge all’OCC per avviare la procedura
Analizza la situazione debitoria
Ricostruisce debiti, creditori, garanzie, pignoramenti, cartelle, mutui, finanziamenti
Verifica il patrimonio
Controlla immobili, auto, conti correnti, redditi, beni disponibili
Valuta le cause dell’indebitamento
Cerca di capire perché il soggetto è arrivato alla crisi
Controlla la documentazione
Verifica se i dati forniti sono completi e attendibili
Aiuta a predisporre il piano
Collabora alla costruzione della proposta da presentare ai creditori e al Tribunale
Redige la relazione OCC
È uno dei documenti più importanti della procedura
Interloquisce con il Tribunale
La domanda viene presentata tramite OCC nei casi previsti
Segue l’esecuzione del piano
Può vigilare sull’attuazione del piano omologato
La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente; se non c’è un OCC nel circondario, le sue funzioni possono essere svolte da un professionista nominato dal Presidente del Tribunale o da un giudice delegato. La norma precisa anche che non è necessaria l’assistenza di un difensore.
Chi lavora materialmente sulla pratica?
Materialmente la pratica viene seguita da un gestore della crisi, cioè un professionista incaricato dall’OCC. Può essere, ad esempio, un commercialista, un avvocato o un notaio iscritto negli appositi elenchi.
L’OCC è obbligatorio?
Nelle procedure di sovraindebitamento l’OCC ha un ruolo centrale. Il Codice della crisi prevede che nelle procedure di sovraindebitamento occorre la relazione particolareggiata del gestore per il deposito presso il Tribunale competente.
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