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DURC con i debiti, come ottenerlo ugualmente

È davvero possibile per un’azienda ottenere il DURC anche con i debiti?

Può capitare per un’attività di ritrovarsi, per i motivi più diversi, a non riuscire più a pagare INPS, INAIL o la Cassa Edile.

In queste situazioni si riesce lo stesso ad incassare i crediti dell’azienda?

Scopriremo gli strumenti che possiamo utilizzare per incassare i crediti quando non riusciamo ad ottenere il DURC regolare.

Che problemi dà un DURC irregolare

Uno dei maggiori problemi che si verificano per le piccole imprese è il mancato pagamento dei contributi INPS, INAIL o della Cassa Edile.

In determinati settori, come quello edile, questa situazione comporta l’impossibilità di incassare i crediti perché per i clienti è necessario il DURC per effettuare il pagamento dei lavori.

Cos’è il DURC

Innanzitutto dobbiamo sapere che il DURC è l’acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva, e la sua funzione è quella di attestare la regolarità dei pagamenti nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Quindi, in pratica, in questo documento c’è scritto se hai fatto tutti i pagamenti che dovevi fare agli Enti che abbiamo menzionato.

Perché occorre verificare questi pagamenti?

Il problema maggiore che si è voluto affrontare per mezzo del DURC è la repressione del lavoro nero e delle irregolarità contributive e assicurative che vengono gestite di questi Enti.

Strumenti per ottenere il DURC, anche con dei debiti

Un modo modo per incassare lo stesso i crediti dell’azienda esiste, anche se non è così immediato.

Gli strumenti che devono essere attivati in questi casi sono quelli previsti dalla Legge Fallimentare, in particolare parliamo di:

  • Concordato preventivo
  • accordo di ristrutturazione dei debiti

Tramite queste due procedure (che necessitano di un controllo da parte del Tribunale competente) è possibile ottenere il DURC regolare. Questo anche se nella proposta di pagamento che viene fatta all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile è previsto un pagamento non integrale, ossia il pagamento di una percentuale dell’intero importo debitorio.

In entrambe le procedure, occorrerà tenere conto comunque di tutte le posizioni debitorie dell’attività, non solo quelle che riguardano gli Enti coinvolti nel rilascio del DURC.

Sul concordato preventivo e sull’accordo di ristrutturazione possiamo dire che c’è abbastanza chiarezza interpretativa. D’altra parte possiamo osservare che ciò non è ancora così chiaro nelle procedure di sovraindebitamento, che sono dedicate alle piccole partite IVA. In quest’ultima procedura non c’è ancora una posizione comune dei Tribunali, ma la maggioranza pare favorevole. Infatti, sarebbe discriminatorio utilizzare due pesi e due misure a seconda del fatturato che si genera, e questo ci fa ben sperare.

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